Art. 5

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

In vigore dal 22 apr 2000
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all', gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell', commna 3, deliberano: a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati; b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'; c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere; d) la località e la sede di svolgimento delle attività; e) la durata dell'attività così come disciplinata dall' del presente decreto; f) le modalità organizzative delle attività; g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico; h) le forme assicurative attivate; i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma; l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli ; m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell', comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all', comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all', comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore. 5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo