Art. 4

Disciplina della prestazione in attività socialmente utili

In vigore dal 22 apr 2000
1. L'utilizzo nelle attività di cui all' non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili. 2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all', comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disciplina della prestazione in attività socialmente utili (Art. 4 Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo