Art. 1
Enti utilizzatori
In vigore dal 22 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Enti utilizzatori
1. I soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all', comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all', comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all', comma 3. Fermo restando quanto previsto dall', gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all', possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco delle attività di cui all'.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-1