Art. 8

In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:"; b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente; "c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all', comma 1, lettera f-ter);"; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all', commi 1, 2 e 7, e all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-8

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