Art. 2

In vigore dal 19 apr 2000
1. All', comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;"; b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;"; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;"; d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'."; e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-2

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