Art. 4

In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all', comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).". 2. Il decreto di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-4

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