Art. 6
In vigore dal 19 apr 2000
1. L' del decreto legislativo n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
" (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all', comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-6