Art. 10

In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all', comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-10

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