Art. 13

In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo."; b) il comma 2 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-13

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