Art. 14
In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-14