Titolo III›Capo I
Art. 19
In vigore dal 7 nov 1999
1. Resta impregiudicata, per il Ministero della sanità, la facoltà di consentire sul territorio italiano e secondo le normative vigenti, l'accesso all'attività di medico chirurgo e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati e altri titoli, non conseguiti in uno Stato membro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-19