Titolo IIICapo II

Art. 20

In vigore dal 19 ago 2014
1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo l8 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale; b) insegnamento teorico e pratico; c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti; d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti; e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina. 2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. 3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-20

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