Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 7 nov 1999
1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all', se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-23