Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 7 nov 1999
1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all', se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo