Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 29 ott 2003
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 277.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-28