Titolo IV

Art. 28

In vigore dal 29 ott 2003
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 277.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-28

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