Titolo IICapo VII

Art. 17

In vigore dal 7 nov 1999
1. In casi di dubbio fondato il Ministero della sanità richiede all'Autorità competente di un altro Stato membro conferma della veridicità e autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli, rilasciati in detto Stato membro, nonché conferma dell'osservanza di tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al Titolo III.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-17

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