Titolo II›Capo VI
Art. 14
In vigore dal 7 nov 1999
1. Per le prestazioni in Italia di servizi, con carattere occasionale, di medico chirurgo o medico chirurgo specialista, i cittadini degli Stati membri sono dispensati dall'iscrizione all'ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo-fiscale così come previsto dall'ordinamento italiano.
2. Le prestazioni di cui al comma l sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità ed esercizio di attività libero-professionali;
3. Di ogni eventuale provvedimento adottato in caso di violazione o inottemperanza delle disposizioni di cui ai commi l e 2, è data tempestiva comunicazione all'Autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-14