Titolo II›Capo V
Art. 10
In vigore dal 7 nov 1999
1. Qualora, per l'accesso ad una delle attività di medico chirurgo o per il suo esercizio, fosse richiesto dalla normativa nazionale un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, per i cittadini degli Stati membri è riconosciuta sufficiente la presentazione dello stesso documento richiesto nello Stato membro d'origine o di provenienza. Ove non sia previsto, lo stesso attestato deve essere rilasciato dall'Autorità competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-10