Titolo II›Capo V
Art. 8
In vigore dal 7 nov 1999
1. I cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli , si iscrivono all'albo dei medici chirurghi e medici chirurghi specialisti della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale e sono soggetti a quanto previsto dalle normative nazionali in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. L'iscrizione di cui al comma l è condizionata alla presentazione della certificazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese di origine o di provenienza nella quale deve essere specificato che non vi è in atto una inabilitazione temporanea o definitiva per l'esercizio della professione.
3. Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, deve essere richiesto un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da una Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
4. Qualora il Ministero della sanità venisse a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori dal territorio italiano anteriormente allo stabilimento dell'interessato in Italia, che potrebbero avere conseguenze per l'esercizio della relativa attività professionale, informa lo Stato di origine o di provenienza che esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di tale Stato decidono della natura e dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano al Ministero della sanità quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati. In caso di conferma della veridicità dei fatti il Ministero della sanità ne dà comunicazione alla Federazione degli ordini dei medici chirurghi per l'adozione dei relativi provvedimenti. Le informazioni trasmesse in questo caso sono coperte dal segreto d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-8