Titolo II›Capo II
Art. 4
In vigore dal 7 nov 1999
1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a due o più Stati membri e rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all' ed elencati nell'allegato C, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero professionista.
2. I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell'allegato C.
3. L'elenco di cui all'allegato C è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-4