Titolo IICapo IV

Art. 7

In vigore dal 7 nov 1999
1. I cittadini degli Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli usano rispettivamente il titolo di "medico chirurgo" e "medico chirurgo specialista in..." e fanno uso delle relative abbreviazioni. 2. Il titolo professionale di cui al comma l può essere accompagnato dal titolo di formazione corrispondente, come indicato negli allegati A, B e C, nella lingua dello stato di origine o di provenienza seguito dal nome e luogo dell'università o istituzione che ha rilasciato tale titolo nello Stato di origine o di provenienza. 3. Il Ministero della sanità indica le modalità di utilizzo del titolo di formazione di cui al comma 2 nel caso in cui il titolo di formazione possa essere confuso con un titolo che richieda in Italia una formazione maggiore che il titolare non ha compiuto o che dia possibilità di una attività diversa da quella prevista dal Paese in cui il titolo è stato conseguito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo