Titolo II›Capo I
Art. 2
In vigore dal 7 nov 1999
1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all' ed elencati nell'allegato A, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo, dipendente o libero- professionfsta.
2. L'elenco di cui all'allegato A, è aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-2