Titolo IICapo VI

Art. 15

In vigore dal 7 nov 1999
1. Il medico o medico specialista cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, che intende erogare prestazioni occasionali, deve essere autorizzato dal Ministero della sanità in via preventiva. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta in lingua italiana con l'indicazione della motivazione giustificante le prestazioni di cui al comma 1 e corredata di: a) indicazione dell'ordine dei medici chirurghi corrispondente alla provincia nella quale intende erogare la prestazione; b) certificazione relativa all'attività medica legalmente esercitata nello Stato di origine o provenienza; c) certificazione della competente Autorità del Paese di origine o provenienza che garantisca il possesso dei titoli o diplomi richiesti; d) indicazione del domicilio durante la permanenza in Italia. 3. In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della prestazione e comunque entro il termine di quindici giorni. 4. La documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c), deve essere di data non anteriore ai dodici mesi dalla data della richiesta. 5. In caso di ulteriori prestazioni nella stessa provincia e nello stesso luogo, entro un anno a far data dalla prima richiesta, è sufficiente notificare il motivo e la data delle prestazioni stesse. 6. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle autorizzazioni rilasciate all'ordine dei medici chirurghi competente, per l'iscrizione in apposito elenco.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-15

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