Capo III
Art. 48
Divieto di azioni esecutive individuali .
In vigore dal 24 ago 1999
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-48