Capo III

Art. 51

Diritti dell 'altro contraente .

In vigore dal 24 ago 1999
(Diritti dell 'altro contraente). 1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. 2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell' della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. 3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell', terzo comma, della legge fallimentare.
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Diritti dell 'altro contraente . (Art. 51 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo