Capo III

Art. 52

Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa .

In vigore dal 24 ago 1999
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa). 1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-52

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Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa . (Art. 52 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo