Art. 52 · Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa .
Capo III

Art. 52

42 / 114

Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa .

In vigore dal 24 ago 1999
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa). 1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-52