Capo III
Art. 52
42 / 114Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa .
In vigore dal 24 ago 1999
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-52