Capo II

Art. 46

Funzioni del comitato di sorveglianza .

In vigore dal 24 ago 1999
(Funzioni del comitato di sorveglianza). 1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno. 2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti. 3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni. 4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-46

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Funzioni del comitato di sorveglianza . (Art. 46 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo