Capo II

Art. 43

Revoca del commissario straordinario .

In vigore dal 15 lug 2022
(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori) 1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni. 1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario. 1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell', comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-43

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Revoca del commissario straordinario . (Art. 43 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo