Art. 48 · Divieto di azioni esecutive individuali .
Capo III

Art. 48

38 / 114

Divieto di azioni esecutive individuali .

In vigore dal 24 ago 1999
(Divieto di azioni esecutive individuali). 1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-48