Art. 10

S a n z i o n i

In vigore dal 15 lug 1999
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all', comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all', comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall', sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all', comma 2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni. 5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all', è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo