Art. 6

Etichettatura

In vigore dal 15 lug 1999
1. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, di cui all', comma 1, devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi. 2. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all', comma 2, devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%". 3. I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-6

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