Art. 8

D i v i e t i

In vigore dal 15 lug 1999
1. È vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi. 2. È vietato il riempimento dei trasformatori con PCB. 3. È vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall', comma 1, lettera f). 4. È vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi. 5. Fatto salvo quanto previsto dall' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all' , comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o fluidi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-8

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