Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 30 lug 2005
1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonché degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 50 parti per milione.
3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanità
De Castro, Ministro per le
politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-11