Art. 7

Modalità di decontaminazione e smaltimento

In vigore dal 15 lug 1999
1. I detentori, in conformità a quanto previsto nei programmi di cui all', devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile. 3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal registro e dal formulario devono risultare le quantità, l'origine, la natura e la concentrazione di PCB e di PCB usati. Il registro di carico e scarico può essere consultato dalle autorità locali e dal pubblico. 4. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni: a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso; b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione; c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB. 5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere rispettate solo le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4. 6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto di cui all', comma 4. 7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili. 8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario ai sensi dell', che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-7

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