Art. 10
10 / 11S a n z i o n i
In vigore dal 15 lug 1999
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all', comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all', comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall', sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all', comma 2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni.
5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all', è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-10