Sez. II
Art. 7
AbrogatoSegreteria tecnica
In vigore dal 1 gen 2027
1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell', comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-7