Sez. II

Art. 5

Abrogato

V i g i l a n z a

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti. 2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. 3. L'amministrazione finanziaria può effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo