Capo I›Sez. I

Art. 4

Abrogato

Ambiti e durata della concessione

In vigore dal 1 gen 2027
1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento. 2. La durata della concessione è fissata nell'atto di indizione della gara di cui all' fino al termine massimo di dieci anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-4

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