Capo I›Sez. I
Art. 4
Abrogato4 / 75Ambiti e durata della concessione
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.
2. La durata della concessione è fissata nell'atto di indizione della gara di cui all' fino al termine massimo di dieci anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-4