Capo I›Sez. I

Art. 2

Abrogato

Requisiti per l'affidamento del servizio

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. 2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. 3. I partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli , commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall', comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze. 4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali società sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. 5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui al comma 1: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali; c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo; d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo. 6. Le società di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonché le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attività, sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-2

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