Sez. II
Art. 25
AbrogatoConto giudiziale
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-25