Sez. II

Art. 23

Abrogato

Obbligo di contabilizzazione

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall', comma 1. 3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-23

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