Sez. II
Art. 11
AbrogatoR e v o c a
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario incorre nella revoca se:
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all', comma 1;
c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse;
e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all', comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall', comma 1;
g) utilizza ai fini dell'attività di recupero crediti di cui all' le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di riscossione mediante ruolo;
h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall' o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all', comma 3.
2. La revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.
3. Si applicano le disposizioni contenute nell', commi 3 e 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-11