Sez. III
Art. 15
AbrogatoResidui di gestione in caso di decadenza o revoca
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.
2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.
3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.
4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all' tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-15