Art. 15 · Residui di gestione in caso di decadenza o revoca
Sez. III

Art. 15

Abrogato20 / 75

Residui di gestione in caso di decadenza o revoca

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo. 2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato. 3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti. 4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all' tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-15