Sez. III

Art. 12

Abrogato

Nomina e durata dell'incarico

In vigore dal 1 gen 2027
1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze è nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all' che ne facciano domanda. 2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio. 3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento. 4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-12

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