Sez. III
Art. 16
AbrogatoTrasmissione e riscossione dei residui
In vigore dal 1 gen 2027
Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.
3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-16