Art. 11 · R e v o c a
Sez. II

Art. 11

Abrogato11 / 75

R e v o c a

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario incorre nella revoca se: a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione; b) non trasmette gli elementi di cui all', comma 1; c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria; d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse; e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all', comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze; f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall', comma 1; g) utilizza ai fini dell'attività di recupero crediti di cui all' le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di riscossione mediante ruolo; h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall' o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all', comma 3. 2. La revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. 3. Si applicano le disposizioni contenute nell', commi 3 e 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-11