Capo II
Art. 27
AbrogatoAccessori dei crediti previdenziali
In vigore dal 1 gen 2027
1. In deroga all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
2. All', quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", è aggiunto il seguente:
"27,".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-27