Capo II

Art. 27

Abrogato

Accessori dei crediti previdenziali

In vigore dal 1 gen 2027
1. In deroga all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. 2. All', quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", è aggiunto il seguente: "27,".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-27

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