Capo II
Art. 31
AbrogatoLimiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali
In vigore dal 1 gen 2027
1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall' del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-31